Nell’ambito della riapertura delle attività di pubblico spettacolo l’indicazione su quali regole seguire è tutt’altro che chiara ed i rappresentanti di categoria che dovrebbero svolgere azione tutelante e chiarificante di fatto aggiungono confusione alla confusione.

Nei giorni scorsi mi sono personalmente rivolto all’AGIS Lombardia per ricevere chiarimenti in merito a quali regole applicare e mi è stato confermato che, come riportato nella loro circolare n. 43 del 23 aprile , a loro avviso deve essere applicato l’allegato 26 del DPCM 2 marzo 2021. Analoga indicazione mi è indirettamente arrivata anche dalla sede Centrale.
Non convinto della loro interpretazione ho inviato all’Ente una mail con richiesta di chiarimento nella quale motivo le mie perplessità.
Provo a fare un po’ di chiarezza rendendomi conto che, per chi come me non ha formazione giuridica, la cosa potrà apparire ostica.
Partiamo del DPCM 2 marzo 2021 che ha una prerogativa tutta sua: al suo interno esistono provvedimenti diversi che regolano la medesima materia in modo contrastante , cosa ovviamente non legalmente ammissibile e più precisamanente:
  • allegato 9 “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della conferenza delle Regioni e delle provincie autonome dell’8 ottobre 2020 prot. 20/178/CR05a/COVID19 – punto relativo a cinema e spettacoli dal vivo
  •  Allegato 26 Spettacoli dal Vivo
  • Allegato 27 cinema

Per il legislatore è stato quindi necessario  precisare quale fosse  il provvedimento da applicare disponendo nell’art. 15 comma 2 che: “Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.”

 Ciò vuol dire fra l’altro distanziamento pubblico artisti di 4 metri e tampone obbligatorio per artisti e maestranze almeno 48 ore prima dell’inizio di rappresentazioni e prove ed almeno ogni 72 ore durante l’evento.
Tale situazione è stata sicuramente in essere e valida a tutto il 30 aprile per cui, al momento della sua emanazione, la circolare Agis n. 43 dava indicazioni sostanzialmente corrette.
In data 22 aprile viene emanato il DL 52 comunemente denominato Decreto Draghi che all’art. 1 recita: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.” 
Viene quindi prorogata la validità generale del DPCM 2 marzo 2021 con alcuni importanti distinguo relativi alla modifica della capienze ammissibili ma anche in merito all’allegato di riferimento da utilizzare.
Il comma 1 dell’art 5 del D.L. 52 del 22 aprile 2021 infatti riporta testualmente: “Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.” 
Io ho capito che, permanendo nel DPCM doppia disposizione, il Decreto Draghi ci dica di non applicare più gli allegati 26 e 27 ma di utilizzare le linee guida.
Ma quali linee guida?
Agis asserisce che poiché il DPCM non ha emanato nuove linee guida devono obbligatoriamente essere applicati gli allegati 26 e 27.
Io ritengo invece che si tratti di applicare semplicemente quelle che già fanno parte del DPCM (allegato 9) in quanto confermate nella loro validità e quindi applicabilità proprio dall’art. 1 del Decreto Draghi (DL 52) rendendo superflua l’emanazione di nuove disposizioni.
Ovviamente tutto ciò a partire dal 1 maggio 2021.
Ciò non vuol dire che gli allegati 26 e 27 siano stati abrogati o siano scaduti, vuol dire semplicemente che non devono essere applicati.
Le successive linee guida approvate dall’accordo stato regione in data 28 aprile 2021 restano inapplicabili in quanto non ancora ratificate in provvedimento governativo.
Francamente poco importa essendo pressochè identiche a quelle vigenti.
 Ritengo pertanto che dal primo maggio per il pubblico spettacolo si debba fare riferimento alle linee guida dell’8 ottobre 2020 di cui all’allegato 9 del DPCM 2-3-2021 in quanto confermate dall’art. 1 del DL 52 del 22 aprile.
Auspico un pronunciamento ufficiale che confermi o smentisca le mie considerazioni perché la differente interpretazione ha pesanti ripercussioni di tipo economico soprattutto per le realtà teatrali medio-piccole in termini di costi diretti ed indiretti. Inoltre, In un momento di riapertura e di organizzazione di eventi, per chi come me è chiamato al ruolo di asseveratore, tale chiarezza è indispensabile per progettare correttamente gli spazi ed altrettanto correttamente definirne le capienze.
Arch. Giorgio Lombardini